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title: "Coefficiente di redditività forfettario 2026: tabella per codice ATECO"
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# Coefficiente di redditività forfettario 2026: tabella per codice ATECO

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## Cos'è il coefficiente di redditività

Il **coefficiente di redditività** è la chiave di volta del regime forfettario. In un regime ordinario il reddito si calcola sottraendo dai ricavi i costi effettivamente sostenuti; nel forfettario, invece, i costi non si deducono analiticamente: si presume *in modo forfettario* che una certa percentuale dell'incassato costituisca reddito, e il resto sia "spesa".

Quella percentuale è appunto il coefficiente di redditività. È fissato dall'**Allegato 4 della Legge 190/2014** (come modificata dalla Legge 145/2018) e dipende esclusivamente dal **codice ATECO** dell'attività esercitata. I coefficienti spaziano dal **40%** (commercio e ristorazione) all'**86%** (costruzioni e attività immobiliari).

In una riga

Coefficiente più **basso** = quota di reddito imponibile più piccola = **meno tasse** a parità di fatturato. Per questo l'attribuzione del codice ATECO corretto non è un dettaglio formale: incide direttamente sull'imposta dovuta.

### «Coefficiente di redditività»: quale, esattamente

La stessa espressione circola in tre contesti diversi, e confonderli porta a cercare la tabella sbagliata:

- **Regime forfettario** — è quello di questa guida: una percentuale fissata dalla legge e agganciata al codice ATECO, che trasforma l'incassato in reddito imponibile. In ambito fiscale italiano è il significato che l'espressione ha per default, ed è l'unico dei tre a essere stabilito da una tabella normativa.

- **Indici sintetici di affidabilità fiscale** — anche gli ISA usano indicatori di redditività, ma sono *indicatori di comportamento* che concorrono al punteggio da 1 a 10: non moltiplicano nulla e non determinano il reddito imponibile. Il quadro completo è nella [guida agli ISA 2026](/guida-isa-indici-affidabilita-2026).

- **Analisi di bilancio** — ROS, ROI e ROE sono *indici* di redditività calcolati a consuntivo sui dati dell'impresa. Dicono com'è andata; non entrano in nessun calcolo d'imposta.

Solo il primo è un numero che il contribuente **applica**. Gli altri due descrivono, e non si trovano in nessun allegato di legge.

## La tabella dei coefficienti 2026 per gruppo di attività

Le attività sono raggruppate in **sei classi**, ciascuna con il proprio coefficiente. Per il 2026 la tabella è confermata senza modifiche rispetto agli anni precedenti. Di seguito i gruppi, i codici ATECO di riferimento e il relativo coefficiente.

Gruppo di attivitàCodici ATECOCoefficiente

Industrie alimentari e delle bevande(10 - 11)40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.940%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 - 47.8954%
Costruzioni e attività immobiliari(41 - 42 - 43) - (68)86%
Intermediari del commercio46.162%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55 - 56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)78%
Altre attività economiche(tutti gli altri codici non riconducibili ai gruppi precedenti)67%

Riferimenti normativi

**Legge 190/2014, Allegato 4** (istitutiva del regime forfettario), come modificata dalla **Legge 145/2018**; classificazione delle attività economiche **ATECO** e prassi dell'Agenzia delle Entrate. La corrispondenza tra singolo codice ATECO e gruppo, così come i coefficienti, vanno sempre verificati nel testo vigente e nei documenti dell'Agenzia delle Entrate per l'annualità di riferimento.

### Il caso degli avvocati e delle professioni ordinistiche

Gli **avvocati**, come la gran parte delle professioni ordinistiche (commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, medici, geometri), rientrano nel gruppo delle **attività professionali, scientifiche e tecniche**, con coefficiente del **78%**. È uno dei coefficienti più alti: significa che solo il 22% del compenso incassato è considerato "spesa" forfettaria. Per i professionisti, dunque, il forfettario è conveniente soprattutto quando i costi reali sono effettivamente contenuti.

## Dove pubblica la tabella l'Agenzia delle Entrate

È una delle domande più frequenti, e la risposta ha una sfumatura che conviene tenere ferma: **la tabella dei coefficienti non è un documento dell'Agenzia delle Entrate**. È una tabella *di legge* — l'Allegato 4 della Legge 190/2014 — che l'Agenzia riprende e applica, ma non stabilisce. Quando un cliente arriva con uno screenshot "dell'Agenzia" che riporta un coefficiente diverso, la fonte che decide è il testo normativo, non il documento di prassi.

I tre posti in cui si legge, in ordine di autorevolezza:

- **Il testo di legge** — Allegato 4 della [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190) su Normattiva, nella versione vigente alla data che interessa. È l'unica fonte che fa testo.

- **Le istruzioni al quadro LM** del modello Redditi PF, pubblicate ogni anno dall'[Agenzia delle Entrate](https://www.agenziaentrate.gov.it/): riportano gruppi, codici ATECO e coefficienti nella forma che serve per compilare la dichiarazione. È quasi sempre il documento "dell'Agenzia" che si sta cercando.

- **La prassi** — la circolare dell'Agenzia delle Entrate **n. 9/E del 2019** resta il documento di riferimento sull'applicazione del regime dopo le modifiche della Legge 145/2018.

Se le due fonti divergono

Istruzioni dichiarative e documenti di prassi sono compilati sulla legge e possono contenere refusi o riferirsi a un'annualità diversa da quella che stai trattando. In caso di discordanza **prevale il testo dell'Allegato 4 vigente per l'anno d'imposta**: è il documento da citare se la posizione va difesa.

## Che cosa cambia nel 2026: i coefficienti no, i codici ATECO sì

Chi cerca «coefficienti 2026» di solito vuole sapere una cosa sola: devo rifare i conti? Sulle percentuali la risposta è no — quelle dell'Allegato 4 sono le stesse. Il cambiamento del biennio sta un piano più sotto, nei **codici** a cui quelle percentuali sono agganciate.

Dal **1° gennaio 2025** è in vigore la classificazione **ATECO 2025**, che sostituisce l'ATECO 2007, ed è **operativa dal 1° aprile 2025** per gli atti e le dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate; le istruzioni sono nella **risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025**. L'adozione dei nuovi codici non comporta di per sé l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati.

Il punto che riguarda il forfettario è questo: **l'Allegato 4 è ancora scritto sui codici ATECO 2007**. Finché la tabella dei coefficienti non viene riformulata sulla nuova classificazione, continua ad applicarsi quella storica, e il coefficiente si individua ricostruendo la corrispondenza fra il codice nuovo e il gruppo della tabella vecchia.

Dove si rompe, in pratica

Il rischio non è teorico: un codice ATECO 2025 che **spacchetta** un vecchio codice in due, o che sposta un'attività in una divisione diversa, può far sembrare applicabile un gruppo che non era quello di prima. Su una posizione singola te ne accorgi; su un portafoglio di forfettari, no. Prima della dichiarazione conviene passare in rassegna i clienti con codice riclassificato e verificare che il coefficiente applicato sia rimasto lo stesso — e, se cambia, sapere *perché* cambia.

## Come si risale al coefficiente partendo dal codice ATECO

Il percorso è meccanico, e conviene farlo sempre nello stesso ordine:

- **Parti dal codice effettivo**, quello dell'attività realmente esercitata, non quello aperto anni fa e mai aggiornato. Se i due divergono, il problema da risolvere è l'inquadramento: il coefficiente viene dopo.

- **Fermati alla divisione**, cioè alle prime due cifre. La tabella ragiona per gruppi di divisioni, non per codice a sei cifre: 69.10 e 71.12 stanno in divisioni diverse ma nello stesso gruppo, al 78%.

- **Cerca la divisione nella tabella** qui sopra. Se c'è, il coefficiente è quello e il ragionamento finisce qui.

- **Se non c'è, il coefficiente è il 67%** delle «altre attività economiche». È la voce residuale della tabella, non un ripiego: prende tutto ciò che i gruppi nominati non prendono.

- **Controlla le tre voci a sei cifre.** Il commercio ambulante è l'unico caso in cui la tabella scende sotto il livello di divisione, e distingue il 47.81 (prodotti alimentari e bevande, 40%) dal 47.82 e 47.89 (altri prodotti, 54%).

Se dopo questi passaggi restano due gruppi plausibili, la scelta non è più una lettura di tabella: è una **qualificazione dell'attività**. Va motivata e documentata nel fascicolo del cliente, perché è esattamente il punto su cui una verifica chiede conto — e a distanza di anni la memoria di chi decise non è una difesa.

## Come si calcola il reddito imponibile

Il calcolo segue tre passaggi precisi, sempre per **cassa** (conta l'incassato, non il fatturato):

- **Reddito imponibile lordo** = compensi incassati nell'anno × coefficiente di redditività

- **Reddito imponibile netto** = reddito lordo − contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno

- **Imposta sostitutiva** = reddito netto × aliquota (15% ordinaria oppure 5% per le nuove attività)

I **contributi previdenziali** versati (Cassa Forense, INPS Gestione Separata, INPS artigiani/commercianti) sono l'**unico costo deducibile** nel forfettario. È quindi essenziale tenerne traccia puntuale per non perdere la deduzione.

Reddito netto = (incassato × coefficiente) − contributi versati → Imposta = reddito netto × 15% (o 5%)

## L'imposta sostitutiva: 15% o 5%

Sul reddito imponibile netto si applica un'**imposta sostitutiva** che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Le aliquote sono due:

- **15%** — aliquota ordinaria, per tutti i forfettari "a regime".

- **5%** — aliquota agevolata per le **nuove attività**, applicabile per i primi **cinque anni** al ricorrere dei requisiti di legge (in particolare non aver esercitato la stessa attività, anche in forma associata, nei tre anni precedenti).

Soglia di accesso e aliquote

Il regime forfettario è riservato a chi non supera **85.000 euro** di ricavi o compensi annui (con uscita immediata oltre i 100.000 euro). Soglia, aliquote (15% / 5%) e requisiti per l'agevolazione al 5% vanno verificati nel testo normativo vigente per l'annualità di riferimento. Per il quadro completo del regime rimandiamo alla [guida al regime forfettario 2026](/guida-regime-forfettario-2026).

## Esempi pratici di calcolo

### Esempio 1 — Avvocato (coefficiente 78%)

Un avvocato a regime incassa **50.000 €** di compensi nell'anno e versa **10.000 €** di contributi alla Cassa Forense.

VoceCalcoloImporto

Reddito lordo50.000 × 78%39.000 €
Contributi dedotti−10.000 €
Reddito netto39.000 − 10.00029.000 €
Imposta sostitutiva (15%)29.000 × 15%4.350 €

### Esempio 2 — Commerciante al dettaglio (coefficiente 40%)

Un commerciante incassa **50.000 €** e versa **5.000 €** di contributi INPS commercianti.

VoceCalcoloImporto

Reddito lordo50.000 × 40%20.000 €
Contributi dedotti−5.000 €
Reddito netto20.000 − 5.00015.000 €
Imposta sostitutiva (15%)15.000 × 15%2.250 €

A parità di fatturato, l'imposta cambia molto

Stesso incassato (50.000 €), ma l'avvocato (coefficiente 78%) ha un reddito lordo quasi **doppio** rispetto al commerciante (coefficiente 40%). Ecco perché il coefficiente, e quindi il **corretto inquadramento ATECO**, è la variabile più importante della pianificazione di un forfettario. Un'attribuzione errata può tradursi in imposte sensibilmente più alte o, al contrario, in un rischio di contestazione.

## Attività multiple con coefficienti diversi

Capita spesso che un contribuente svolga **più attività** riconducibili a codici ATECO con coefficienti diversi (ad esempio un professionista che ha anche un'attività commerciale). In questo caso:

- Il **reddito imponibile** si determina applicando a ciascun gruppo di ricavi il **proprio coefficiente**, e sommando i risultati.

- La **soglia degli 85.000 euro** si verifica invece sul **totale complessivo** degli incassi di tutte le attività.

La corretta separazione e attribuzione dei ricavi ai diversi codici è un punto delicato che richiede attenzione contabile e una buona organizzazione documentale.

## Il ruolo dello studio

Per il commercialista, il forfettario non è "il cliente facile": è un portafoglio che cresce in numero e che va presidiato su tre fronti. **Inquadramento** corretto del codice ATECO e del coefficiente; **monitoraggio dell'incassato** per cassa e della soglia degli 85.000 euro; **scadenze** di saldo, acconto e contributi che, moltiplicate per decine di posizioni, diventano un lavoro di coordinamento.

Qui il software gestionale fa la differenza. [Prisma](/prisma) permette di tenere, per ogni cliente forfettario, lo stato dei versamenti e degli adempimenti, assegnare i task al team e impostare promemoria automatici sulle scadenze tramite lo scadenziario — così la gestione di molti forfettari resta sotto controllo invece di trasformarsi in un'emergenza ricorrente. Per il monitoraggio dei pagamenti e delle parcelle dello studio, [Prisma Pay](/pay) consente di inviare link di pagamento e ridurre i tempi di incasso.

Una posizione, un coefficiente, una soglia

Il rischio sui forfettari non è il singolo calcolo, ma la **scala**: tante posizioni simili in cui un coefficiente sbagliato o una soglia superata passa inosservato. Un cruscotto che tiene insieme codice ATECO, incassato e scadenze evita che il volume diventi il problema.

## Checklist operativa

- Hai verificato il **codice ATECO** di ogni cliente e il gruppo di appartenenza?

- Hai associato il **coefficiente corretto** (40%, 54%, 62%, 67%, 78%, 86%)?

- Hai calcolato il **reddito lordo** sull'incassato per cassa, non sul fatturato?

- Hai dedotto i **contributi previdenziali** effettivamente versati nell'anno?

- Hai applicato l'**aliquota giusta** (15% o 5% per le nuove attività)?

- Per chi ha **più attività**, hai separato i ricavi per coefficiente?

- Hai monitorato la **soglia degli 85.000 €** (e i 100.000 € di uscita immediata)?

- Hai impostato i **promemoria** su saldo, acconto e contributi?

## Conclusione

Il coefficiente di redditività è il cuore del regime forfettario: una percentuale fissa, dal 40% all'86%, che dipende dal codice ATECO e determina quanta parte dell'incassato diventa reddito imponibile. Per un avvocato è il 78%, per un commerciante il 40%: a parità di fatturato, l'imposta cambia in modo sostanziale. Conoscere la tabella e applicare il coefficiente corretto è il primo, decisivo passo — verificando sempre la classificazione e le aliquote nel testo vigente per l'annualità di riferimento.

La parte difficile, per lo studio, arriva con la **scala**: gestire decine di forfettari significa tenere sotto controllo inquadramenti, soglie e scadenze su molte posizioni insieme. [Prisma](/prisma) dà allo studio quel cruscotto unico. La consulenza la fai tu; l'organizzazione la mette il software.

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## Domande frequenti sul coefficiente di redditività

**Cos'è il coefficiente di redditività nel regime forfettario?**

È la percentuale dei ricavi o compensi incassati che, nel forfettario, viene considerata reddito imponibile. Poiché non si deducono i costi reali, il reddito si determina forfettariamente moltiplicando l'incassato per il coefficiente associato al codice ATECO. I coefficienti vanno dal 40% all'86% e sono fissati dall'Allegato 4 della Legge 190/2014. La tabella va verificata per l'annualità di riferimento.

**Qual è il coefficiente di redditività per gli avvocati nel 2026?**

Gli avvocati rientrano nel gruppo delle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di servizi finanziari e assicurativi, con coefficiente del 78%. Il 78% dei compensi incassati è reddito imponibile lordo, da cui si sottraggono i contributi versati alla Cassa Forense. Il 78% si applica anche a molte altre professioni ordinistiche; la classificazione del codice ATECO va sempre verificata.

**Come si calcola il reddito imponibile nel regime forfettario?**

Si moltiplicano i compensi incassati nell'anno (criterio di cassa) per il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO, ottenendo il reddito lordo. Da questo si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno, unico costo deducibile, ottenendo il reddito netto su cui si applica l'imposta sostitutiva.

**Quanto si paga di imposta sostitutiva nel forfettario?**

L'imposta sostitutiva ordinaria è il 15% del reddito imponibile netto e sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Per le nuove attività è ridotta al 5% per i primi cinque anni, al ricorrere dei requisiti di legge (tra cui non aver esercitato la stessa attività nei tre anni precedenti). Aliquote e requisiti vanno verificati nel testo vigente.

**I coefficienti di redditività sono cambiati nel 2026?**

No. La tabella applicabile nel 2026 è quella dell'Allegato 4 della Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 145/2018, confermata senza variazioni dalla Legge di Bilancio 2026. I sei gruppi e le percentuali (dal 40% all'86%) restano invariati. Eventuali aggiornamenti vanno comunque verificati nel testo normativo vigente.

**Dove trovo la tabella dei coefficienti di redditività dell'Agenzia delle Entrate?**

La tabella non è un documento dell'Agenzia delle Entrate ma una tabella di legge: è l'Allegato 4 della Legge 190/2014, consultabile su Normattiva nella versione vigente per l'anno d'imposta. L'Agenzia la riprende ogni anno nelle istruzioni al quadro LM del modello Redditi PF, che è il documento che di solito si sta cercando, e nella circolare n. 9/E del 2019 sull'applicazione del regime. In caso di discordanza fra istruzioni e legge prevale il testo dell'Allegato 4 vigente per l'annualità di riferimento.

**I nuovi codici ATECO 2025 cambiano il coefficiente di redditività?**

Non cambiano le percentuali. La classificazione ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è operativa dal 1° aprile 2025 per atti e dichiarazioni, come indicato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'8 aprile 2025, ma l'Allegato 4 della Legge 190/2014 è ancora formulato sui codici ATECO 2007: finché la tabella non viene riscritta sulla nuova classificazione continua ad applicarsi quella storica. L'effetto pratico è che il coefficiente va individuato ricostruendo la corrispondenza fra il codice nuovo e il gruppo della tabella precedente, con particolare attenzione ai codici che sono stati suddivisi o spostati di divisione.

**Cosa succede se svolgo più attività con coefficienti diversi?**

Il reddito imponibile si determina applicando a ciascun gruppo di ricavi il coefficiente corrispondente e sommando i risultati. La soglia di accesso e permanenza nel regime (85.000 euro) si verifica invece sul totale complessivo degli incassi. La corretta attribuzione dei ricavi ai diversi codici è un aspetto delicato da gestire con attenzione.
